Circolare 01/2018 Nuovo Incentivo Occupazionale 2018

incentivi-per-le-aziende-che-assumono-giovani-neet-678x381Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione NEET”.La gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.

E’ rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui:

  1. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. contratto di apprendistato professionalizzante;
  3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
  4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
  5. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

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