Decreto Cura Italia in Sintesi

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Articoli 19 e 22 – Trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro che nel corso del periodo che va dal 23.2.2020 al 31.8.2020 riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID–19, possono presentare domanda di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane. Detti trattamenti di integrazione salariale sono disciplinati in maniera differente a seconda dell’attività lavorativa svolta, del numero di dipendenti facenti capo all’azienda, e del settore di inquadramento INPS. In linea di massima le distinzioni sono le seguenti:

  1. settore industria e settore edile. Le aziende di questi settori, a prescindere dal numero di dipendenti, possono accedere alla cassa integrazione ordinaria. L’integrazione salariale consiste in un’anticipazione effettuata dal datore di lavoro di una indennità calcolata come percentuale della retribuzione (80%), indennità che comunque resta contenuta entro dei limiti stabiliti dall’INPS. Gli importi anticipati dal datore di lavoro saranno conguagliati con i versamenti relativi ai periodi di paga in corso e/o successivi al mese in cui si riceve il provvedimento di autorizzazione emesso dall’INPS.
  2. aziende non appartenenti al settore industria o al settore edile e che occupano fino a 5 dipendenti, aziende del settore agricolo. Le aziende di questi settori possono accedere alla cassa integrazione in deroga. L’integrazione consiste nel pagamento di una indennità erogata dall’INPS direttamente al dipendente, indennità calcolata con la stessa modalità e con gli stessi limiti di cui alla lettera a). Corre l’obbligo di evidenziare che per poter accedere al trattamento di integrazione in deroga il datore di lavoro deve preventivamente utilizzare le ferie residue a disposizione del lavoratore.
  3. aziende non appartenenti al settore industria o al settore edile e che occupano più di 5 dipendenti. Le aziende di questo settore possono accedere all’integrazione salariale denominata “assegno ordinario”. L’integrazione consiste nel pagamento di una indennità erogata dall’INPS direttamente al dipendente, indennità calcolata con la stessa modalità e con gli stessi limiti di cui alla lettera a).

 Art. 23 – Congedi per lavoratori dipendenti con figli di età fino a 12 anni e di età compresa tra i 12 e i 16 anni

Per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni di età, il comma 1 dell’articolo 23 prevede un congedo della durata di 15 giorni utilizzabili in maniera continua o frazionata, a decorrere dal 5.3.2020 fino al 31.12.2020. L’assenza sarà coperta da una indennità pari al 50% della retribuzione e sarà anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e posta a conguaglio nello stesso mese in cui cade il congedo.

Il comma 3 dell’articolo 23 prevede che tale congedo spetti anche agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata (cosiddetti co.co.co.). Tali congedi spettano a condizione che nel nucleo familiare non sia presente un genitore non lavoratore o percettore di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Per i dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 anni e i 16 anni, il comma 6 dell’articolo 23 prevede un congedo non retribuito e senza diritto ad alcuna indennità, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia atro genitore non lavoratore o percettore di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. Durante tale congedo, che ha durata massima pari a quella della sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, vige il divieto di licenziamento.

Art. 24 – Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/1992

Per i mesi di marzo e aprile 2020 il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33 della legge 104/199 sono incrementati di ulteriori 12 giorni, passando, quindi, da 3 a 15 giorni per ciascun mese.

Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli OTD (operai agricoli a tempo determinato), non titolari di pensione, che nel corso del 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro effettivo, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari ad 600 euro. L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda.

Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dal 18.3.2020 è precluso per 60 giorni l’avvio di procedure di licenziamenti collettivi ex 4, 5 e 24 della legge 223/1991 e, nel medesimo periodo, sono sospese le stesse procedure già avviate successivamente alla data del 23.2.2020 ed ancora pendenti. Sino alla scadenza del predetto periodo sono preclusi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 604/1966.

Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Pertanto, tutti i soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai successivi articoli 61 e 62 devono adempiere al versamento.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti per ritenute, contributi inps e inail

Sono sospesi i versamenti per ritenute, contributi inps e inail, con scadenza nel periodo che va dal 2.3.2020 al 30.4.2020. Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili a decorrere dal mese di Maggio 2020.

I soggetti ai quali si applica questo speciale regime sono i seguenti:

  1. a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,

professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e

strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  1. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di

biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub,

sale gioco e biliardi;

  1. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di

macchine e apparecchi correlati;

  1. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,

ludico, sportivo e religioso;

  1. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  2. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti

botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  1. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi

educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione

professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di

guida professionale per autisti;

  1. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  2. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  3. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  4. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  5. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,

fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  1. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,

lacuale e lagunare;

  1. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e

attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

  1. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  2. r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di

cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più

attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

  1. s) soggetti che gestiscono attività turistico ricettive, agenzie di viaggio.

Art. 62 – Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Sono sospesi i versamenti per iva, ritenute, contributi inps e inail, con scadenza nel periodo che va dal 8.3.2020 al 31.3.2020. Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili a decorrere dal mese di Maggio 2020.

I soggetti ai quali si applica questo speciale regime sono i seguenti:

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Informazioni di carattere generale non contenute nel decreto Cura Italia

Misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve innanzitutto a verificare se il documento di valutazione dei rischi rimane adeguato, in questo nuovo scenario, oppure deve essere adattato rispetto alla nuova situazione. Inoltre, servono misure concrete in grado di alzare il livello di sicurezza in azienda, per rendere effettivo l’onere di prevenzione che grava sul datore lavoro.

Il datore di lavoro dovrebbe procedere seguendo questi passaggi:

  • aggiornare la valutazione dei rischi (per la parte «rischio agente biologico»)
  • individuare, con Medico Competente e RSPP, adeguati dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti monouso e mascherine certificate) e predisporre un piano di emergenza specifico, che preveda misure di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio (ad es. si scopre che un dipendente è infetto da parecchi giorni ed e già entrato in contatto con altri)
  • verificare necessità di prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (ad es. misurazione della temperatura ai dipendenti all’ingresso), anche per situazioni di particolare esposizione al rischio (donne incinta, dipendenti immunodepressi, ecc.)
  • informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico, fornendo: aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti; il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza; informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori
  • in ipotesi di smart working, aggiornare l’informativa in materia di salute e sicurezza, integrandola con la previsione delle cautele opportune (ad es. evitare di lavorare in luoghi pubblici/affollati), con il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente.

La privacy dei dipendenti (e non solo)

Bisogna assolutamente evitare di svolgere controlli sui possibili contagi dei propri dipendenti, fornitori, clienti e in generale dei visitatori delle sedi aziendali.

Evitare controlli che portano alla richiesta di informazioni su tutti gli spostamenti e i contatti e alla rilevazione della temperatura corporea di chiunque visiti uffici o sedi dell’impresa.

I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo generalizzato, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extra lavorativi.

Si può procedere con una comunicazione ai dipendenti, clienti e fornitori e un cartello all’ingresso dello stabile che vieti l’accesso a chi è stato nelle zone a rischio, a contatto con persone a rischio o abbia sintomi influenzali, febbre o tosse.

Si possono posizionare termometri all’ingresso dello stabile per consentire a coloro che entrano di rilevare da soli e in una zona non visibile da terzi la propria temperatura, con l’indicazione che se eccede un certo limite non potranno accedere all’edificio. Se tale attività è invece svolta dall’Azienda, per il tramite di suoi incaricati, prima di raccogliere qualsiasi informazione e di svolgere controlli sullo stato di salute, gli individui devono ricevere un’informativa privacy che contenga tutte le informazioni richieste dal Regolamento privacy e che, quindi, illustri in dettaglio le modalità e finalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e i soggetti a cui le informazioni saranno comunicate.

Attività sospese

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza

interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Per le attività produttive ed industriali è necessario garantire le misure di sicurezza individuale nel rispetto delle regole imposte dalle attuali norme (distanza minima, evitare assembramenti, ecc.).

 

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