Circolare Numero 7/2017: FAQ BONUS SUD – INCENTIVO RICONOSCIUTO PER UN SOLO RAPPORTO

downloadLa Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con un approfondimento del 26 maggio 2017, ha pubblicato nuove Faq in tema di Bonus Sud, con la risposta n. 20 qui riportata, che chiarisce perché in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

Nella circolare Inps n. 41/17 è indicato al punto 4, che: “In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.” Come intendere questa affermazione, considerato che nel decreto Assessoriale non c’è traccia di tale disposizione?

La motivazione, confermata dall’Anpal allo stesso Inps, è dovuta al fatto che l’incentivo in questione è da considerare un aiuto di Stato per il quale vengono utilizzati fondi europei. La misura, poi, è selettiva, in quanto i destinatari diretti sono soggetti predefiniti, identificati con alcuni requisiti (età, stato di disoccupazione, ecc.). Per tali circostanze il bonus è da considerare una specie di
“dote” in capo al lavoratore che, una volta erogata anche in modo parziale, non può essere più riconosciuta, neanche in via residuale. A questo proposito il Consiglio Nazionale ha sollecitato ALL’INPS l’implementazione di un automatismo nella procedura di richiesta affinché sia allertato il richiedente nel caso che per lo stesso lavoratore sia già presente un’istanza da altro datore di lavoro. È consigliabile, pertanto, lì dove possibile, non procedere all’assunzione del soggetto prima di avere una conferma ufficiale da parte dell’Istituto sulla legittimità della richiesta stessa.

Circolare Numero 6/2017: Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

AgricolturaL’Inps, con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, ha indicato le modalità di fruizione dell’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, previsto dall’articolo 1, commi 344 e 345, L. 232/2016. Tale norma, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di 36 mesi. Decorsi i primi 36 mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite del 66% e, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, nel limite del 50%. L’esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

Allegato:

Circolare numero 85 del 11-05-2017

Circolare N. 1/2017: ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

scuola-lavoroRiteniamo utile soffermarci sull’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di apprendistato professionalizzante) giovani che hanno svolto in Azienda attività di alternanza scuola – lavoro oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

La Riforma c.d. “Buona Scuola” ha reso obbligatoria per tutti gli studenti l’alternanza scuola – lavoro, da realizzarsi nell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado per almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali ed almeno 200 ore nei licei.

Al datore di lavoro che ospita il giovane in alternanza scuola – lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto (120 ore oppure 60 ore per i liceali) e poi lo assume, viene riconosciuta una riduzione dei contributi INPS: max 3.250 annui per 3 anni (nel contratto di apprendistato, la riduzione si traduce sostanzialmente in un esonero totale).

Questa è la misura con cui si cerca di avvicinare la scuola al mondo del lavoro; l’impresa, dal canto suo, ha la possibilità di “provare” il giovane che potrebbe poi entrare stabilmente nell’organico aziendale attraverso una via preferenziale ed economicamente vantaggiosa. In un’ottica più generale poi, l’impresa diventa ancor di più parte attiva di un inevitabile processo di rinnovamento ed innovazione.

Per questi motivi, Vi invitiamo a valutare l’opportunità di aderire all’iniziativa e ad iscriverVi nel “Registro nazionale per l’alternanza scuola – lavoro”, manifestando la disponibilità ad ospitare giovani in alternanza scuola – lavoro o apprendistato.

Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro consta di due componenti:

  • un’area aperta e consultabile, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
  • una sezione speciale (accessibile solo a taluni soggetti) che consente la condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza

Le Aziende possono iscriversi gratuitamente dal portale www.scuolalavoro.registroimprese.it, selezionando la sezione “profilo” ed inserendo le informazioni richieste. La corretta iscrizione nel registro verrà notificata tramite un messaggio inviato alla casella PEC dell’azienda che, con l’iscrizione, risulta automaticamente presente sul portale.

Nel concreto, i percorsi di alternanza verranno progettati insieme alle scuole con la firma di una convenzione (che definisce responsabilità, durata, orari e tutor) e la predisposizione di un progetto formativo personalizzato sulle esigenze del singolo studente.

Tutti i percorsi di alternanza prevedono la presenza di due tutor, uno scolastico e uno aziendale, entrambi coinvolti nell’affiancamento dello studente. Il tutor aziendale può essere un dipendente dell’azienda o un collaboratore esterno ed è la persona che seguirà lo studente una volta inserito in azienda. Concretamente dovrà accogliere gli studenti, assegnare loro i compiti, supervisionare l’attività e verificare i risultati. Segnaliamo che, per le attività di tutoraggio aziendale, è possibile richiedere un contributo di €. 3.000 per attività di tutoraggio aziendale riferibile a ciascun contratto di apprendistato di 1° livello ed €. 500 per attività di tutoraggio aziendale riferibile a percorsi di alternanza scuola – lavoro.

Circolare N. 3/2017: INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI 2017

BonusGiovaniAssumere è un vantaggio per le imprese! Per promuovere l’inserimento occupazionale dei giovani, la Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono.

Sono previste diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, in modo da supportare economicamente l’ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro.

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016, disciplina l’attuazione dell’Incentivo Occupazione Giovani.

Grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano:

  • Un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi
  • Un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)
  • Un apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile.

L’agevolazione, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del giovane, riguarda:

Per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe), il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di euro 4.030

Per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di euro 8.060 su base annua.

Il bonus massimo riconoscibile per l’apprendistato professionalizzante corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore ai 12 mesi.

Il bonus non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Nel caso di rapporti di apprendistato, l’incentivo si applicherà sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.

È possibile fruire dell’Incentivo Occupazione Giovani anche se si tratta di una persona in precedenza assunta da un altro datore di lavoro che a sua volta abbia beneficiato del “Bonus occupazionale” oppure del “Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini”. È, ad ogni modo, necessario che i periodi di fruizione delle diverse agevolazioni non si sovrappongano temporalmente tra loro.

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a contattare il Nostro Studio.

Circolare N. 2/2017: INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E STABILIZZAZIONI DAL 01.01.2017

lavoro_1217Stante la comune e sempre attuale esigenza di contenimento del costo del lavoro, abbiamo ritenuto utile ed opportuno predisporre un riepilogo delle diverse misure incentivanti in vigore nell’anno 2017, con l’aiuto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro.

Il file, che alleghiamo di seguito, è suddiviso in tre fogli, dedicati rispettivamente a:

– incentivi per assunzioni a tempo indeterminato;

– incentivi per assunzioni a tempo determinato;

– incentivi per trasformazioni a tempo indeterminato.

Nelle diverse colonne sono indicate: categoria di lavoratore beneficiario degli incentivi, tipologia contrattuale incentivata, importo e durata dell’incentivo.

Il riepilogo, così come lo abbiamo pensato e predisposto, vuole offrire lo spunto per una carrellata delle diverse agevolazioni; ovviamente, nella pratica, queste dovranno essere valutate di volta in volta in relazione ai diversi regimi applicativi. Preme ricordare sin d’ora come, requisiti imprescindibili e comuni a tutte le misure incentivanti, sono il possesso del DURC – documento unico di regolarità contributiva – nonché il rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e, non ultimo la Regolarità in materia di Sicurezza sui posti di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009.

Auspicando di averVi fatto cosa gradita, Lo Studio, rimane a disposizione per ogni approfondimento di Vostro interesse e per ogni adempimento a riguardo.

Allegato

Circolare N. 4/2017: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

disabile_lavoro__1ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DEL 12 MARZO 1999, N. 68, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015 N. 151 – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito dei chiarimenti interpretativi in merito agli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità, da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, oltre che dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che operano – senza scopo di lucro – nei campi della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

In particolare, per quanto di diretto interesse, si rammenta il differimento al 1 gennaio 2018 dell’abrogazione dell’articolo (3 comma 2) che prevede per i datori di lavoro privati (con aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti) l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità solo in seguito a nuove assunzioni, così come la cancellazione dell’ultimo periodo dell’articolo (3 comma 3) che prevede la stessa cosa, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

L’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità permane, pertanto, per i sopra menzionati datori di lavoro e/o organizzazioni che avessero effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre u.s. o che dovessero effettuarne nell’anno in corso, così come restano in essere gli adempimenti già previsti.

Per eventuali approfondimenti, si allega il testo della nota inviata dal Ministero.

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a contattare il Nostro Studio o a collegarsi al Nostro Sito http://www.espositocarminecdl.it.