La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con un approfondimento del 26 maggio 2017, ha pubblicato nuove Faq in tema di Bonus Sud, con la risposta n. 20 qui riportata, che chiarisce perché in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
Nella circolare Inps n. 41/17 è indicato al punto 4, che: “In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.” Come intendere questa affermazione, considerato che nel decreto Assessoriale non c’è traccia di tale disposizione?
La motivazione, confermata dall’Anpal allo stesso Inps, è dovuta al fatto che l’incentivo in questione è da considerare un aiuto di Stato per il quale vengono utilizzati fondi europei. La misura, poi, è selettiva, in quanto i destinatari diretti sono soggetti predefiniti, identificati con alcuni requisiti (età, stato di disoccupazione, ecc.). Per tali circostanze il bonus è da considerare una specie di
“dote” in capo al lavoratore che, una volta erogata anche in modo parziale, non può essere più riconosciuta, neanche in via residuale. A questo proposito il Consiglio Nazionale ha sollecitato ALL’INPS l’implementazione di un automatismo nella procedura di richiesta affinché sia allertato il richiedente nel caso che per lo stesso lavoratore sia già presente un’istanza da altro datore di lavoro. È consigliabile, pertanto, lì dove possibile, non procedere all’assunzione del soggetto prima di avere una conferma ufficiale da parte dell’Istituto sulla legittimità della richiesta stessa.
L’Inps, con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, ha indicato le modalità di fruizione dell’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, previsto dall’articolo 1, commi 344 e 345, L. 232/2016. Tale norma, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di 36 mesi. Decorsi i primi 36 mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite del 66% e, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, nel limite del 50%. L’esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Riteniamo utile soffermarci sull’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di apprendistato professionalizzante) giovani che hanno svolto in Azienda attività di alternanza scuola – lavoro oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Assumere è un vantaggio per le imprese! Per promuovere l’inserimento occupazionale dei giovani, la Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono.
Stante la comune e sempre attuale esigenza di contenimento del costo del lavoro, abbiamo ritenuto utile ed opportuno predisporre un riepilogo delle diverse misure incentivanti in vigore nell’anno 2017, con l’aiuto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro.
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DEL 12 MARZO 1999, N. 68, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015 N. 151 – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ