Green Pass, da Certificazione Verde a Cartellino Rosso

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Dal 15 Ottobre p.v., entra in vigore il decreto legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Questa è la disciplina:

I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;

  1. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;
  2. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
  3. Nell’ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrai definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, questo studio ti consiglia di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, a tutta la popolazione lavorativa. A tal fine potrai procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:
    1. Per android su https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
    2. Per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, puoi essere tu o un tuo delegato, in allegato troverai l’atto formale da predisporre per delegare un tuo collaboratore a svolgere tale attività di verifica. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (anch’esso in allegato);

  1. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  2. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Data la normativa complessa, se necessario, ti spiegheremo i dettagli direttamente al telefono o in presenza;
  3. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
  4. Ad ogni buon conto è necessario evidenziarti che l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  5. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  6. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

QUADRO DI SINTESI CREDITI D’IMPOSTA 2021

Crediti D'imposta Credito d’imposta Formazione 4.0

L’articolo 1, comma 1064, lettera l), L. 178/2020, proroga fino al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 di cui all’articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017. È previsto l’ampliamento delle voci di spesa agevolabili, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, alle seguenti voci:

  • spese del personale relative ai formatori;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti;
  • spese per servizi di consulenza connessi alla formazione;
  • spese del personale relative ai partecipanti e spese generali indirette generali strettamente.

 Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento al 60% nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati:

  •  50% entro il limite di euro 300.000 per le piccole imprese;
  • 40% entro il limite di euro 250.000 per le medie imprese;

 30% entro il limite di euro 250.000 per le grandi imprese.

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Credito d’imposta Mezzogiorno

L’articolo 1, commi 171–172, L. 178/2020 contiene la proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

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Credito d’imposta R&S potenziato nelle aree del Mezzogiorno

L’articolo 1, commi 185–187, L. 178/2020 proroga per le annualità 2021 e 2022 il credito d’imposta potenziato per gli investimenti in attività di R&S (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno e direttamente afferenti alle strutture produttive ivi ubicate di cui all’articolo 244 D.L. 34/2020: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono confermate le medesime aliquote definite per il 2020:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole

Restano escluse dalla maggiorazione, nei periodi d’imposta 2021 e 2022, le attività di R&S nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

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Credito d’imposta Investimenti in beni strumentali

L’articolo 1, commi 1051–1063, L. 178/2020, introduce una disciplina innovata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali, ordinari e/o per l’industria 4.0), introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019, agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023.

Le principali novità della disciplina:

  • potenziamento delle aliquote agevolative;
  • aumento dei massimali di spesa ammissibili;
  • ampliamento dell’ambito applicativo;
  • accorciamento del periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo;
  • ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni (nel periodo 16.11.2020-31.12.2021);
  • accelerazione della fruizione dal periodo di entrata in funzione o interconnessione.

 

Agevolazioni di Oggi e Domani

Pur restandoBenefici Contributivi di carattere Spot e Mai di carattere Veramente Strutturale, le Agevolazioni Contributive, hanno subito, in primis per effetto del Covid, una enorme innovazione e crescita. Questo, manifesta l’indiscussa necessità di ridurre in maniera concreta il costo del lavoro. Ciò premesso, facciamo un giro nei molteplici Benefici Contributi e  verifichiamo quali potremmo utilizzare fino al 31.12.2020 e quelli che probabilmente potremmo utilizzate dal prossimo anno 2021, se approvate nella futura Legge di Bilancio e nella speranza che i tempi non si allunghino nell’ansiosa attesa dei Decreti e Circolari Attuative:

1) Assunzioni stabili di giovani con sgravio contributivo triennale: Sgravio 50% dei contributi a carico del datore di lavoro con un massimale di 3.000 euro su base annua (da riparametrare su base mensile) – 35 anni non compiuti  all’assunzione (Dal 2021 30 anni non compiuti);

2) Bonus Occupazione Sud e IOLAVORO ANPAL: Il Bonus Occupazione Sud, resta ancora monco dei Decreti Attuativi, mentre solo il 26.10.2020 prende operatività IOLAVORO ANPAL. Consiste in un esonero contributivo  del 100% (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione, entro un tetto di 8.060 euro, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il  recupero contributivo sarà possibile entro febbraio 2022;

3) Esonero contributivo post-Alternanza Scuola lavoro e sgravio apprendistato: Questo incentivo ormai reso stabile dalla L.  205 2017,  viene riconosciuto nei casi di assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), entro sei mesi dall’acquisizione del titolo  di studio, per  due distinte platee di studenti:  1) studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro; 2) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (I tipo) o periodi di apprendistato in alta formazione (III tipo). I datori di lavoro godono dell’esonero contributivo del 100% dei contributi Inps, fino ad un massimo di Euro 3000;

4) Altre agevolazioni assunzioni che NON scadono:  – Assunzione in apprendistato lavoratori over 29 anni di età titolari di indennità di disoccupazione;  – agevolazione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di reddito di cittadinanza;  – Assunzioni di lavoratori  beneficiari di un Assegno di Ricollocazione;  – Donne prive di occupazione da oltre sei mesi appartenenti a settori e professioni ad alto tasso di disparità di genere;  – Donne prive di occupazione da oltre sei mesi residenti in aree svantaggiate;  – Donne prive di impiego retribuito da almeno ventiquattro mesi;  – Assunzione lavoratori Over 50 disoccupati da oltre dodici mesi;  – Assunzione a tempo pieno e indeterminato  Percettori di NASpI;  – Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, assunti contratto a tempo pieno e indeterminato;  – Assunzione  Lavoratori disabili;  – Assunzioni a termine  per sostituzione di lavoratori in maternità;  – Assunzione sia a termine che a tempo indeterminato di soggetti detenuti;

5) I nuovi incentivi temporanei anti-COVID del Decreto Agosto:  – Esonero totale assunzioni a t. indeterminato (art. 6) 6 mesi;  – Esonero totale assunzioni a termine (art. 7) settore turismo e stabilimenti termali 3 mesi;  – Sgravio del 30% dipendenti già in forza,  nelle aree svantaggiate (art. 27) fino al 31.12.2020.

Anche la Legge di Bilancio 2021 prevede benefici contributivi per le assunzioni di giovani, aumentando l’età massima che passa a 36 anni di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione). Lo sgravio totale è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e per le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Le agevolazioni contributive sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles.

Nel disegno di legge di Bilancio per l’anno 2021 non sfugge la spinta di prevedere benefici per le assunzioni dei giovani che, in larga parte ricalcano quelli già in essere in virtù di disposizioni precedenti, tenendo sempre ben presente che l’apprendistato professionalizzante, il quale è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, rappresenta la via di ingresso al mondo del lavoro più utilizzata e più facile per i vantaggi di natura economica, contributiva e normativa Il tutto, è contenuto nell’art. 4 del disegno di legge ora all’esame del Parlamento. Resta inteso, che tali Agevolazioni contributive, sono tutte applicabili nel rispetto della Regolarità Contributiva, delle Norme in materia di Sicurezza sul Lavoro e nel Rispetto della CCNL.

 

Misure Fiscali e Finanziarie nel DL 18/2020

sostegnocovidGentilissimi Clienti,

Vi specifico che il DL “Cura Italia”, sarà legge solo dopo l’approvazione delle Camere e pertanto modificabile (a voi le considerazioni del caso), ciò comporta che quello che andrete a leggere non è per adesso attuabile. Si attende prima l’approvazione delle Camere e poi tutte le risoluzioni “ATTUATIVE” da parte degli Enti e degli Istituti Bancari (Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario)

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  1. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 37

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Art. 40

(Sospensione delle misure di condizionalità)

  1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera

Art. 43

(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n.81.

Art. 44

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virusCOVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 54

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

  1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
  2. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  3. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  1. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia di varie  misure di sostegno finanziario

Art. 64

(Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 65

(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
  2. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Decreto Cura Italia in Sintesi

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Articoli 19 e 22 – Trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro che nel corso del periodo che va dal 23.2.2020 al 31.8.2020 riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID–19, possono presentare domanda di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane. Detti trattamenti di integrazione salariale sono disciplinati in maniera differente a seconda dell’attività lavorativa svolta, del numero di dipendenti facenti capo all’azienda, e del settore di inquadramento INPS. In linea di massima le distinzioni sono le seguenti:

  1. settore industria e settore edile. Le aziende di questi settori, a prescindere dal numero di dipendenti, possono accedere alla cassa integrazione ordinaria. L’integrazione salariale consiste in un’anticipazione effettuata dal datore di lavoro di una indennità calcolata come percentuale della retribuzione (80%), indennità che comunque resta contenuta entro dei limiti stabiliti dall’INPS. Gli importi anticipati dal datore di lavoro saranno conguagliati con i versamenti relativi ai periodi di paga in corso e/o successivi al mese in cui si riceve il provvedimento di autorizzazione emesso dall’INPS.
  2. aziende non appartenenti al settore industria o al settore edile e che occupano fino a 5 dipendenti, aziende del settore agricolo. Le aziende di questi settori possono accedere alla cassa integrazione in deroga. L’integrazione consiste nel pagamento di una indennità erogata dall’INPS direttamente al dipendente, indennità calcolata con la stessa modalità e con gli stessi limiti di cui alla lettera a). Corre l’obbligo di evidenziare che per poter accedere al trattamento di integrazione in deroga il datore di lavoro deve preventivamente utilizzare le ferie residue a disposizione del lavoratore.
  3. aziende non appartenenti al settore industria o al settore edile e che occupano più di 5 dipendenti. Le aziende di questo settore possono accedere all’integrazione salariale denominata “assegno ordinario”. L’integrazione consiste nel pagamento di una indennità erogata dall’INPS direttamente al dipendente, indennità calcolata con la stessa modalità e con gli stessi limiti di cui alla lettera a).

 Art. 23 – Congedi per lavoratori dipendenti con figli di età fino a 12 anni e di età compresa tra i 12 e i 16 anni

Per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni di età, il comma 1 dell’articolo 23 prevede un congedo della durata di 15 giorni utilizzabili in maniera continua o frazionata, a decorrere dal 5.3.2020 fino al 31.12.2020. L’assenza sarà coperta da una indennità pari al 50% della retribuzione e sarà anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e posta a conguaglio nello stesso mese in cui cade il congedo.

Il comma 3 dell’articolo 23 prevede che tale congedo spetti anche agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata (cosiddetti co.co.co.). Tali congedi spettano a condizione che nel nucleo familiare non sia presente un genitore non lavoratore o percettore di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Per i dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 anni e i 16 anni, il comma 6 dell’articolo 23 prevede un congedo non retribuito e senza diritto ad alcuna indennità, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia atro genitore non lavoratore o percettore di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. Durante tale congedo, che ha durata massima pari a quella della sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, vige il divieto di licenziamento.

Art. 24 – Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/1992

Per i mesi di marzo e aprile 2020 il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33 della legge 104/199 sono incrementati di ulteriori 12 giorni, passando, quindi, da 3 a 15 giorni per ciascun mese.

Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli OTD (operai agricoli a tempo determinato), non titolari di pensione, che nel corso del 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro effettivo, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari ad 600 euro. L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda.

Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dal 18.3.2020 è precluso per 60 giorni l’avvio di procedure di licenziamenti collettivi ex 4, 5 e 24 della legge 223/1991 e, nel medesimo periodo, sono sospese le stesse procedure già avviate successivamente alla data del 23.2.2020 ed ancora pendenti. Sino alla scadenza del predetto periodo sono preclusi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 604/1966.

Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Pertanto, tutti i soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai successivi articoli 61 e 62 devono adempiere al versamento.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti per ritenute, contributi inps e inail

Sono sospesi i versamenti per ritenute, contributi inps e inail, con scadenza nel periodo che va dal 2.3.2020 al 30.4.2020. Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili a decorrere dal mese di Maggio 2020.

I soggetti ai quali si applica questo speciale regime sono i seguenti:

  1. a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,

professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e

strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  1. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di

biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub,

sale gioco e biliardi;

  1. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di

macchine e apparecchi correlati;

  1. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,

ludico, sportivo e religioso;

  1. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  2. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti

botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  1. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi

educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione

professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di

guida professionale per autisti;

  1. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  2. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  3. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  4. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  5. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,

fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  1. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,

lacuale e lagunare;

  1. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e

attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

  1. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  2. r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di

cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più

attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

  1. s) soggetti che gestiscono attività turistico ricettive, agenzie di viaggio.

Art. 62 – Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Sono sospesi i versamenti per iva, ritenute, contributi inps e inail, con scadenza nel periodo che va dal 8.3.2020 al 31.3.2020. Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili a decorrere dal mese di Maggio 2020.

I soggetti ai quali si applica questo speciale regime sono i seguenti:

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Informazioni di carattere generale non contenute nel decreto Cura Italia

Misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve innanzitutto a verificare se il documento di valutazione dei rischi rimane adeguato, in questo nuovo scenario, oppure deve essere adattato rispetto alla nuova situazione. Inoltre, servono misure concrete in grado di alzare il livello di sicurezza in azienda, per rendere effettivo l’onere di prevenzione che grava sul datore lavoro.

Il datore di lavoro dovrebbe procedere seguendo questi passaggi:

  • aggiornare la valutazione dei rischi (per la parte «rischio agente biologico»)
  • individuare, con Medico Competente e RSPP, adeguati dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti monouso e mascherine certificate) e predisporre un piano di emergenza specifico, che preveda misure di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio (ad es. si scopre che un dipendente è infetto da parecchi giorni ed e già entrato in contatto con altri)
  • verificare necessità di prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (ad es. misurazione della temperatura ai dipendenti all’ingresso), anche per situazioni di particolare esposizione al rischio (donne incinta, dipendenti immunodepressi, ecc.)
  • informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico, fornendo: aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti; il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza; informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori
  • in ipotesi di smart working, aggiornare l’informativa in materia di salute e sicurezza, integrandola con la previsione delle cautele opportune (ad es. evitare di lavorare in luoghi pubblici/affollati), con il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente.

La privacy dei dipendenti (e non solo)

Bisogna assolutamente evitare di svolgere controlli sui possibili contagi dei propri dipendenti, fornitori, clienti e in generale dei visitatori delle sedi aziendali.

Evitare controlli che portano alla richiesta di informazioni su tutti gli spostamenti e i contatti e alla rilevazione della temperatura corporea di chiunque visiti uffici o sedi dell’impresa.

I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo generalizzato, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extra lavorativi.

Si può procedere con una comunicazione ai dipendenti, clienti e fornitori e un cartello all’ingresso dello stabile che vieti l’accesso a chi è stato nelle zone a rischio, a contatto con persone a rischio o abbia sintomi influenzali, febbre o tosse.

Si possono posizionare termometri all’ingresso dello stabile per consentire a coloro che entrano di rilevare da soli e in una zona non visibile da terzi la propria temperatura, con l’indicazione che se eccede un certo limite non potranno accedere all’edificio. Se tale attività è invece svolta dall’Azienda, per il tramite di suoi incaricati, prima di raccogliere qualsiasi informazione e di svolgere controlli sullo stato di salute, gli individui devono ricevere un’informativa privacy che contenga tutte le informazioni richieste dal Regolamento privacy e che, quindi, illustri in dettaglio le modalità e finalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e i soggetti a cui le informazioni saranno comunicate.

Attività sospese

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza

interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Per le attività produttive ed industriali è necessario garantire le misure di sicurezza individuale nel rispetto delle regole imposte dalle attuali norme (distanza minima, evitare assembramenti, ecc.).

 

Incentivo occupazione NEET, la proroga 2019

FotoL’ Anpal, con il decreto 28.12.2018, n. 581, che prorogato i termini per usufruire dell’Incentivo Occupazione NEET. La misura è riconosciuta per le assunzioni effettuate dal 1.01 al 31.12.2019. A sostegno dell’incentivo, è stata incrementata la dotazione finanziaria di oltre € 60 milioni a carico del programma “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Caratteri dell’incentivo

L’incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie, pari a 160 milioni, e dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
L’assunzione deve riguardare una sede di lavoro ubicata in tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della provincia di Bolzano, con una delle seguenti tipologie contrattuali:
– a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– apprendistato professionalizzante; anche part-time.

Misura dell’esonero

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne che in caso di assunzione che comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l’assunzione stessa.
Le Indicazioni Operative, sono regolate dalla Circolare INPS N. 48 del 19.03.2018

Fatturazione Elettronica tra Imprese

fatturazione-elettronica-costi-vantaggi1Nell’ambito dei servizi che il nostro Studio fornisce, si inquadrano anche le attività connesse alla incombente diffusione della fatturazione elettronica, che a partire dal primo gennaio 2019 sarà obbligatoria per tutte le imprese ed i professionisti. 

Definizione di fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SDI), e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SDI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture.

Generazione della fattura elettronica

La predisposizione della fattura elettronica può avvenire tramite:

  • servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate gratuito;
  • portali web e gestionali messi a disposizione da software houses.

Emissione di una fattura elettronica

Per poter emettere una fattura elettronica, occorre innanzitutto dotarsi di:

  • Un apposito programma di fatturazione elettronica, solitamente a pagamento, oppure utilizzare il software fattura elettronica Agenzia delle Entrate, chiamato SDI, sistema interscambio. A tal proposito si chiarisce che per poter utilizzare il software dell’agenzia delle Entrate bisogna in primis accreditarsi a FISCONLINE
  • Una volta scelto il software, si passa alla generazione della fattura originale;
  • Creata la fattura bisogna opporvi la firma digitale;
  • La fattura può essere trasmessa al ricevente tramite il software di cui si è dotati o tramite il servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Data di emissione e di ricezione della fattura elettronica via SDI

È stato chiarito che:

  • la data di emissione (ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità dell’IVA) è la data riportata

nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica;

  • invece, la data di ricezione (ai fini dell’individuazione dei termini per l’esercizio della detrazione IVA ai

sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972) coincide con: quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero la data di presa visione della fattura sul sito dell’Agenzia qualora la fattura non sia stata recapitata al destinatario per cause tecniche non imputabili al SDI.

Conservazione

Le fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, devono essere conservate per 10 anni.

SUPPORTO & SOLUZIONI

Il passaggio alla fatturazione elettronica rappresenta un rivoluzione nel campo della documentazione amministrativa e in fase di avvio presenterà numerose difficoltà e complicazioni.

La gestione del ciclo attivo e passivo (fatturazione, trasmissione, ricezione, archiviazione, consultazione e conservazione a norma) utilizzando strumenti diversi per ciascuna fase (un software per la compilazione, un gestore per la trasmissione, un programma per la decodificazione delle fatture ricevute, un’archiviazione che non permette di visualizzare o trovare rapidamente le fattura, un soggetto terzo e diverso cui affidarsi per la conservazione dei documenti…) rischia di creare estrema confusione e assorbire inutilmente tempo e risorse.

Lo Studio, ritiene quindi consigliabile l’utilizzo di uno strumento unico per tutta la gestione delle fatture emesse e ricevute, che oltre ad eliminare tutta la burocrazia iniziale (acquisizione codici e abilitazioni) permetta la creazione e trasmissione dei documenti e operi contemporaneamente l’archiviazione e la conservazione a norma.

Lo Studio ha visionato differenti soluzioni tecniche proposte da varie software house per verificarne la semplicità e l’efficienza, che a nostro avviso sono le caratteristiche più importanti per la valutazione e la scelta dello strumento.

In questo caso lo Studio è in grado di offrire una soluzione software “RANOCCHI  E-Fatt Aziende – Hub Digitale docEasy” che permette l’emissione delle fatture attive e la ricezione delle fatture passive semplicemente accedendo a un portale web riservata tramite user name e password.

L’eventuale costo del servizio verrà determinato e concordato in base alla soluzione scelta dal cliente e dal volume di fatture attive e passive che transiteranno nel “ Hub Digitale docEasy ” dello Studio.

Rimaniamo naturalmente a disposizione per un confronto individuale in modo da valutare la migliore soluzione per ogni Cliente e personalizzarla rispetto alle rispettive esigenze, ma sarà bene giungere ad una decisione entro il mese di ottobre in modo da poter programmare con tranquillità l’acquisto del software, l’implementazione delle procedure interne all’Azienda e allo Studio, la formazione del rispettivo personale e l’introduzione di nuovi flussi operativi.

Sarà infine necessario poter iniziare ad utilizzare il nuovo software già dal mese di dicembre, anche se solo per l’emissione delle fatture cartacee, in modo da prendere confidenza con le nuove modalità e risolvere i conseguenti problemi in tempo utile per l’inizio dell’obbligo fissato al 1 gennaio 2019.

Anticipando il pensiero “sicuramente ci sarà una proroga….” purtroppo vi devo informare che il previsto 1 gennaio 2019 è già un termine prorogato di un anno, tale normativa infatti doveva entrare in vigore i 1 gennaio 2018.

Circolare 03/2018 Le Buste Paga Salutano il Contante

Giro di vite quindi a partire dal 1 luglio 2018, quando i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso strumenti tracciabili, la Norma, verrà applicata anche sulle Buste Paga di competenza Giugno 2018, pagate a Luglio.

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.                                                                                                          Questo è quello che si legge all’articolo 1 comma 910 della Legge di Bilancio 2018. “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”, spiega inoltre il comma 911 dell’articolo 1.                                                                                                                                                  Il pagamento tracciabile dello stipendio vale nei confronti dei seguenti contratti di lavoro:
  • contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time:
  • contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
  • contratto di apprendistato;
  • collaborazione coordinate e continuative o cococo;
  • lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
  • contratti di lavoro con soci di cooperative;
  • e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, “la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione” (comma 910).„Ovviamente sono previste sanzioni pecuniarie nel caso la legge non venga rispettata. La proposta di legge di Di Salvo prevedeva inizialmente sanzioni da 5mila a 50mila euro. Il comma 913 della legge approvata invece ha ridotto l’importo della multa. Per chi sbaglia infatti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro. 

Circolare 02/2018 Il Riposo Settimanale sul Mezzo, costa caro agli Autotrasportatori

Riposo Autotrasporti La Corte Europea, con Sentenza C-102/16/17, ha disposto la non fruibilità del Riposo Settimanale dell’Autista, se effettuato a bordo del Veicolo. La cita, anche la circolare prot. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, del Ministero dell’Interno, valutando le condizioni non idonee secondo la normativa vigente. Nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’art. 174, comma 7, CdS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%). Potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Circolare 01/2018 Nuovo Incentivo Occupazionale 2018

incentivi-per-le-aziende-che-assumono-giovani-neet-678x381Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione NEET”.La gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.

E’ rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui:

  1. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. contratto di apprendistato professionalizzante;
  3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
  4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
  5. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.